Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Il DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021), all’art. 1 commi 2 e 3 dispone quanto segue:
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Agli ingressi degli Istituti scolastici un delegato della Dirigente controllerà il possesso della
certificazione verde COVID-19.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2, è sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DL n. 122 del 10 settembre 2021.